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Sez. 3, Sentenza n. 6323 del 26/03/1999 Ud. (dep. 20/05/1999) Rv. 213747 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Dell'impugnazione del P.M. - Al difensore dell'imputato - Omissione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213747-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE

L'impugnazione del pubblico ministero deve ritenersi ammissibile allorché è ritualmente notificata all'imputato come prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen. La norma non richiede altresì che la notifica debba essere effettuata anche al difensore di costui.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)