Sez. L, Sentenza n. 202 del 17/01/1990 (Rv. 464838 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - RISCHIO AMBIENTALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - RISCHIO AMBIENTALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine della sussistenza del cosiddetto rischio ambientale e della conseguente indennizzabilità di tecnopatie ad esso causalmente connesse è rilevante soprattutto il fatto oggettivo ambientale dell'esecuzione di un lavoro che, per esigenze oggettive, concrete e permanenti, debba costantemente e normalmente, anche se non quotidianamente, svolgersi in connessione ambientale con la lavorazione protetta, venendo ad essere in tal modo il lavoratore esposto allo stesso rischio cui è esposto l'addetto a quest'ultima. (V 4457/88, mass n 459427; (V 6346/88, mass n 460689).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)