Sez. L, Sentenza n. 6346 del 25/11/1988 (Rv. 460689 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PREMIO SUPPLEMENTARE EX ART. 153 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SULL'INAIL.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PREMIO SUPPLEMENTARE EX ART. 153 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SULL'INAIL.*
In tema di Assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, il premio supplementare stabilito dall'art. 153 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come modificato dall'art. 10 legge 27 dicembre 1975 n. 780) a carico dei datori di lavoro che svolgono le lavorazioni previste nell'allegato n. 8 (contenente la tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'Assicurazione contro la silicosi l'asbestosi) è dovuto soltanto se risulti accertato in concreto che, a causa dell'effettuazione delle predette lavorazioni tabellate, si verifichi nell'ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l'asbestosi. Consegue che l'Obbligo del pagamento del premio supplementare sorge, a carico del datore di lavoro, solo in quanto sia fornita la prova - il cui Onere grava quale che sia la veste processuale nella relativa controversia sull'Inail -, non già dell'esistenza di un rischio ambientale presunto, bensì della sussistenza concreta di un rischio specifico, emergente da circostanze reali da verificare di volta in volta. (Conf 2230/86, mass n 445390; (Conf 321/86, mass n 443947).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)