Sez. 1, Sentenza n. 2232 del 14/04/1981 (Rv. 412962 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MODIFICAZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MODIFICAZIONE - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 9 comma primo della legge 1 dicembre 1970 n 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, il giudice puo modificare l'assegno liquidato a favore dell'altro coniuge nella sentenza di divorzio, purche sia accertato il sopravvenire di motivi di varia natura, ma di consistenza tale da giustificare la revisione stessa. Nell'operare tale revisione il giudice non e tenuto ad un automatico calcolo matematico, ma puo discrezionalmente valutare i vari elementi che, pur se limitati alle condizioni economiche delle parti, contribuiscono a comporre la situazione complessiva, cui far riferimento per adeguare la misura e le modalita dell'assegno.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)