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Sez. 1, Sentenza n. 2687 del 29/04/1982 (Rv. 420537 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE - CONDIZIONI - SVALUTAZIONE MONETARIA - IDONEITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420537-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE - CONDIZIONI - SVALUTAZIONE MONETARIA - IDONEITÀ - CONSEGUENZE.*

Tra i motivi che, a norma dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, possono giustificare la revisione dell'assegno di divorzio, va compresa anche la svalutazione monetaria, per la quale, tuttavia, l'adeguamento non può essere disposto né in via preventiva né in maniera automatica, ma solo a posteriori, in relazione al mutamento comparativo delle rispettive condizioni economiche degli ex coniugi, e sempre che sia dimostrato che essa non ha inciso - o, quanto meno, non ha inciso nella stessa misura - sulla situazione economica dello ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno. (Conf 2232/81, mass n 412962; (Conf 700/80, mass n 404133; (Conf 549/80, mass n 403937).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)