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Sez. 1, Sentenza n. 50 del 09/01/1975 (Rv. 373186 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRORE DI VALUTAZIONE O DI INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373186-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRORE DI VALUTAZIONE O DI INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'errore di fatto, previsto come motivo di revocazione dall'art 395 n 4 cod proc civ, e soltanto quello che deriva da una falsa percezione della realta, ossia da una svista materiale che abbia indotto il giudice a ritenere l'esistenza di un fatto, che gli Atti e documenti di causa escludono in maniera incontrovertibile, ovvero l'inesistenza di un fatto, che dagli stessi Atti e documenti risulti, invece, positivamente accertato; talche esula dall'ambito della revocazione l'errore del giudice che attiene alla valutazione e all'interpretazione delle risultanze di fatto della causa, che costituisce, invece, errore di giudizio. (Conf 2577/73, mass n 366040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)