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Sez. 2, Sentenza n. 2577 del 12/10/1973 (Rv. 366040 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366040-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*

L'errore di fatto, previsto come motivo di revocazione dallo art 395 cod proc civ, e soltanto quello che derivi da una falsa percezione della realta, cioe da una svista materiale che abbia indotto il giudice a ritenere l'esistenza di un fatto che gli Atti e i documenti di causa escludono in maniera incontrovertibile, ovvero l'inesistenza di un fatto, che dagli stessi Atti e documenti risulti, invece, positivamente accertato. Esula, al contrario, dall'ambito della revocazione l'errore del giudice che attiene alla valutazione e all'interpretazione delle risultanze di fatto della causa, che e errore di giudizio. (V 3689/71, mass n 355457; 3384/71, mass n 354934).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)