Sez. L, Sentenza n. 13054 del 01/06/2006 (Rv. 589865 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE | Rappresentanza processuale volontaria - Presupposti - Procura generale sostanziale o preposizione institoria (o analoga) del rappresentante - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE
La rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 cod. proc. civ., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il "P.G. e quello preposto a determinati affari", sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), inteso non soltanto come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt. 100 e 77 cod. proc. civ. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore). (Principio affermato dalla S.C. in controversia in cui la procura era stata conferita per il recupero in sede processuale delle spese mediche erogate da una casa di cura privata a favore della rappresentata - assistita dall'AUSL e ricoverata presso la casa di cura -, ditalchè non era possibile ravvisare un'attività negoziale sostanziale se non di carattere meramente necessario e strumentale rispetto a quello processuale che il cosiddetto rappresentante avrebbe potuto impropriamente compiere).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)