diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 28478 del 22/12/2005 (Rv. 585539 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con il coniuge superstite - Criteri di ripartizione - Durata del matrimonio - Natura esclusiva del criterio - Esclusione - Ulteriori elementi - Individuazione - Convivenza "more uxorio" tra coniuge superstite e coniuge deceduto anteriore al matrimonio tra costoro - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585539-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

Ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), non ha valore esclusivo, ben potendo il giudice - in ragione del carattere solidaristico dell'istituto - valutare anche ulteriori elementi contemperativi in relazione alle peculiarità della fattispecie; tra essi, assume rilievo anche la convivenza prematrimoniale del secondo coniuge con il "de cuius", la quale - quando connotata da un grado di stabilità, nonché da comportamenti dei conviventi "more uxorio" corrispondenti ad una effettiva comunione di vita - può essere assunta dal giudice come elemento della sua valutazione complessiva, e giustificare una ripartizione della pensione di reversibilità diversa da quella proporzionale alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)