diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15148 del 10/10/2003 (Rv. 567386 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con il coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità - Determinazione delle rispettive quote - Criteri - Convivenza "more uxorio" tra coniuge superstite e coniuge deceduto - Distinto ed autonomo rilievo giuridico nell'ambito del criterio della durata del rapporto - Riconoscimento - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567386-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

In tema di divorzio, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, alla convivenza "more uxorio" tra coniuge superstite e coniuge deceduto deve essere riconosciuta, nell'ambito del criterio legale della durata del rapporto (inteso come durata legale del rapporto matrimoniale), anche alla luce dell'art. 2 Cost. e della giurisprudenza costituzionale, non soltanto, al pari di altri possibili e diversi criteri, una valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio temporale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, a condizione che la detta convivenza sia caratterizzata da un grado di stabilità, nonché da comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all'esercizio di "diritti" e "doveri" connotato da reciprocità e corrispettività (caratteristiche che devono essere rigorosamente dimostrate dal coniuge superstite con idonei mezzi probatori).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)