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Sez. 1, Sentenza n. 657 del 17/01/2003 (Rv. 559849 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Differenza tra errore revocatorio ed errore materiale emendabile - Conseguenze - Conversione di un rimedio nell'altro - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559849-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

La revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali, pure prevista dall'art. 391 - bis, cod. proc. civ., per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, in ragione della loro diversa natura. Infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del <decisum>, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre la <correzione> suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati. Ne consegue che la richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)