Sez. 3, Ordinanza n. 14799 del 02/08/2004 (Rv. 575897 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Provvedimenti del giudice civile - Sentenza della Corte di cassazione - Correzione di errore materiale - Errore materiale - Nozione - Errore revocatorio - Distinzione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
La procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 391-bis, cod. proc. civ., anche per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, va tenuta distinta dalla revocazione per errore di fatto, in quanto la prima suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, mentre la seconda presuppone l'erroneità del 'decisum' derivante da una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice. Pertanto, il ricorso con il quale la parte sostiene l'erroneità della sentenza di cassazione sull'assunto che il giudice avrebbe inesattamente deciso una fattispecie o una questione diversa da quella ricostruita o risolta dalla sentenza impugnata mira a denunciare un errore revocatorio, in quanto il suo accertamento richiede di raffrontare la sentenza di cui è chiesta la modifica con gli atti di causa e, conseguentemente, deve essere proposto a pena di inammissibilità entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza della Corte di cassazione, ovvero entro un anno dalla sua pubblicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)