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Sez. 2, Sentenza n. 11937 del 08/08/2002 (Rv. 556805 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di Cassazione (391 bis cod. proc. civ.) - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa a cassazione con decisione nel merito.
Stato
decisa il 2002-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556805-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che può dar luogo a revocazione della sentenza, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che in modo incontrovertibile risulti dagli atti e documenti di causa. Nella specie, nel formulare il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto il vizio revocatorio, secondo il combinato disposto degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., nella decisione della Corte di Cassazione la quale, avendo concluso difformemente rispetto alla Corte di Appello in ordine ad un profilo della legittimazione ad agire, aveva poi anche deciso la causa nel merito, senza tenere conto dell'indiscussa esistenza - rilevabile dagli atti interni del giudizio di cassazione - di questioni ancora controverse, oggetto dei motivi di appello ma non esaminate dal giudice di secondo grado in quanto ritenute assorbite dalla statuizione sulla legittimazione ad agire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)