Sez. 3, Sentenza n. 8388 del 27/05/2003 (Rv. 563596 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Riassunzione - Termine - Decorrenza - Sentenza di rigetto della Corte di cassazione - Decorrenza del termine dalla data in cui le parti ne hanno avuto conoscenza - Proposizione del ricorso per revocazione avverso la sentenza della Cassazione o pendenza del termine per proporlo - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO
Qualora un giudizio sia stato sospeso, in attesa della definizione di altra controversia, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., il giudizio deve essere riassunto, in base alla previsione dell'art. 297 dello stesso codice, entro il termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante. Pertanto, qualora detto passaggio in giudicato sia conseguenza di una pronuncia della Corte di cassazione, il termine decorre dalla data in cui le parti hanno conoscenza di tale pronuncia, senza che il termine stesso sia sospeso dalla pendenza del termine per proporre, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., ricorso per revocazione avverso la sentenza della Cassazione o dalla proposizione del ricorso medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)