Sez. 3, Sentenza n. 4987 del 28/02/2013 (Rv. 625317 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Sospensione necessaria per pregiudizialità - Sentenza di cassazione con rinvio resa nel giudizio pregiudicante - Decorrenza del termine per la riassunzione del processo sospeso - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO
Nell'ipotesi di sospensione necessaria del processo in relazione alla pendenza di altra controversia, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la cassazione con rinvio al primo giudice della sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio pregiudicante comporta l'onere di riassunzione di quest'ultimo, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., ma non determina l'evento presupposto dall'art. 297 cod. proc. civ. per la decorrenza del termine di riassunzione del processo sospeso, non comportando il passaggio in giudicato della pronuncia che definisce la medesima controversia pregiudicante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)