diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2957 del 07/05/1981 (Rv. 413504 - 01)

STAMPA - LIBERTA DI STAMPA - IN GENERE - RIVENDITORE DI GIORNALI E RIVISTE - COMMERCIANTE AL MINUTO - CONFIGURABILITA - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO DI VENDITA - NECESSITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONTRASTO DEGLI ARTT 1 E 24 DELLA LEGGE N 426 DEL 1971 CON GLI ARTT 9, 21 E 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413504-01

STAMPA - LIBERTA DI STAMPA - IN GENERE - RIVENDITORE DI GIORNALI E RIVISTE - COMMERCIANTE AL MINUTO - CONFIGURABILITA - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO DI VENDITA - NECESSITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONTRASTO DEGLI ARTT 1 E 24 DELLA LEGGE N 426 DEL 1971 CON GLI ARTT 9, 21 E 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

L'art 1 secondo comma n 2 della legge 11 giugno 1971 n 426 sulla disciplina del commercio, il quale qualifica come commerciante al minuto, al fine dell'applicazione della disciplina stessa, 'chiunque professionalmente acquista merci e le rivende al consumatore finalè, va inteso riferito a tutti coloro che svolgono la funzione terziaria propria delle operazioni commerciali, attraverso il conseguimento del potere di disporre delle merci, per poi trasferirle a detti consumatori, e, quindi, anche al rivenditore di giornali e riviste, che ottiene tale potere a mezzo di contratti estimatori con gli editori. Pertanto, ai sensi dell'art 24 della citata legge, l'apertura dell'Esercizio di vendita di giornali e riviste e soggetto ad autorizzazione del sindaco, ed ogni controversia che investa la concessione o meno di tale autorizzazione, ovvero la correlativa adozione di provvedimenti sanzionatori, quale l'ordine di chiusura dell'Esercizio per difetto dell'autorizzazione stessa, resta devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, in Sede di giurisdizione esclusiva, in applicazione dell'art 32 della legge medesima. Tale inclusione, nella disciplina del commercio, delle rivendite di giornali e riviste manifestamente non pone le menzionate norme della legge n 426 del 1971 in contrasto con gli artt 41, 21 e 9 della Costituzione, atteso che esse attuano un controllo per fini sociali di attivita commerciali private, il quale integra un limite costituzionalmente previsto al principio della liberta di iniziativa economica, senza alcuna interferenza sulla liberta di espressione del pensiero a mezzo stampa o di promuovimento della cultura. (V 5145/79, mass n 401769).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Costituzione art. 21, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1556, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 24 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)