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Sez. 3, Sentenza n. 4158 del 15/07/1982 (Rv. 422129 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA - INEFFICACIA EX ARTICOLO UNICO DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422129-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA - INEFFICACIA EX ARTICOLO UNICO DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - INSUSSISTENZA.*

L'inefficacia delle clausole di adeguamento del canone di locazione all'andamento del corso della vita, prevista dall'art. 1 del decreto-legge 24 luglio 1973 n. 426, si riferisce esclusivamente ai contratti di locazione sottoposti ad ulteriore proroga legale per effetto di tale decreto e non si applica ai contratti svincolati dalla disciplina dal medesimo dettata per essere il termine pattizio di scadenza posteriore a quello stabilito dalla legge di proroga, senza che possa profilarsi alcun contrasto con il principio ex art. 3 cost trattandosi di situazioni legittimamente differenziate in base al dato cronologico. (Conf 6627/81, mass n 417481; (Conf 1923/81, mass n 412610).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)