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Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 09/04/1983 (Rv. 427391 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ARTICOLO UNICO DEL D.L. N. 426/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427391-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ARTICOLO UNICO DEL D.L. N. 426/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di locazione di immobili urbani, il quarto comma dell'art. unico del d.l. 24 luglio 1973 n. 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 495) - che, dopo avere stabilito la nullità dei patti che prevedono aumenti dei canoni, ove stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, dispone che dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni dirette a compensare eventuali effetti della svalutazione monetaria - si intende riferito ai soli contratti soggetti a proroga legale e non si estende, pertanto, ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla data della proroga, tenuto conto che lo stretto collegamento fra le norme del citato decreto non consente di ravvisare nel suddetto quarto comma, in difetto di una espressa manifestazione di volontà del legislatore, l'introduzione di un sistema di blocco dei canoni, operante oltre il limite temporale della proroga legale. (Conf 3395/82, mass n 421373; (Conf 4158/82, mass n 422129; (Conf 5266/82, mass n 423072; (Conf 1923/81, mass n 412610).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)