Sez. 3, Sentenza n. 10751 del 23/07/2002 (Rv. 556118 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danni sofferti dopo la sentenza di primo grado - Adeguamento in appello - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado è ammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., in deroga al divieto generale di domande nuove, trattandosi di domanda che dipende strettamente da quella iniziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)