Sez. 3, Sentenza n. 8364 del 24/08/1998 (Rv. 518299 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Danni sofferti dopo la sentenza di primo grado - Adeguamento in appello anche d'ufficio - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado è ammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., in deroga al divieto generale di domande nuove, trattandosi di domanda che dipende strettamente da quella iniziale. Nella liquidazione di detti danni, trattandosi di debito di valore, il giudice deve tener conto anche d'ufficio - salvo il caso di rinuncia espressa o tacita dell'interessato - della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)