Sez. 5, Sentenza n. 26466 del 17/12/2014 (Rv. 633655 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Mancata esibizione della terza copia di ritorno del documento di trasporto - Irrilevanza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI
In tema di cessioni intracomunitarie, ai fini della non imponibilità in Italia quale Stato membro di partenza, a norma dell'art. 41 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesse informazioni e la mancanza della sua terza copia (l'esemplare che deve essere inviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritorno per il cedente) rappresenta una mera irregolarità formale, che non incide sulla regolarità sostanziale della circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti ad accisa, qualora la ricezione della merce sia, comunque, certificata dal destinatario sulla fotocopia del primo esemplare del documento di accompagnamento e sulla lettera di vettura.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)