Sez. 5, Sentenza n. 16328 del 17/07/2014 (Rv. 632129 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Irregolarità formale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI
In tema di I.V.A., le nozioni di cessione e acquisto intracomunitario, come di operazione imponibile, hanno carattere obiettivo, sicché la violazione degli adempimenti formali di cui agli artt. 46 e 47 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, non preclude l'applicabilità del regime di non imponibilità previsto dall'art. 41 dello stesso decreto per le cessoni intracomunitarie, qualora risultino comunque soddisfatti i requisiti sostanziali dell'operazione ai sensi dell'art. 28 quater, punto A, lett. a) della Sesta Direttiva CEE, 17 maggio 1977, n. 388 (come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria), consistenti nel perfezionamento dell'effetto traslativo del diritto sul bene, nella prova della spedizione o trasporto della merce in altro Stato membro e nella sua materiale uscita dal territorio dello Stato membro del cedente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 41 nonostante l'erronea indicazione in fattura, peraltro successivamente corretta, del titolo di non imponibilità).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 46, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 47, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 28 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)