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Sez. 1, Sentenza n. 10550 del 07/05/2009 (Rv. 608023 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Cessione del credito anteriore al pignoramento - Instaurazione del giudizio di accertamento ex art. 549 cod. proc. civ. - Partecipazione del debitore - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608023-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Il debitore esecutato è parte necessaria nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 cod. proc. civ., in quanto innanzitutto nei suoi confronti deve essere verificata l'esistenza del credito oggetto di pignoramento; nel corso di tale processo di cognizione egli può chiedere l'accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio, per averlo egli ceduto ad un terzo, avendo interesse ad un accertamento della prevalenza della cessione sul pignoramento, ex art. 2914 n. 2 cod. civ., al fine di garantire la conservazione degli effetti favorevoli della cessione e di evitare gli effetti sfavorevoli della caducazione o dell'inefficacia. Tale interesse sostanziale fonda quello all'accertamento giudiziale e pure all'impugnazione in caso di soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2914 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)