diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15141 del 26/10/2002 (Rv. 558060 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Relativo giudizio di cognizione ex art. 548 e 549 cod. proc. civ. - Interesse del debitore esecutato a far valere l'avvenuta cessione del credito e la prevalenza di detta cessione sul pignoramento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558060-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Nel giudizio di cognizione instaurato a norma degli art. 548 e 549 cod. proc. civ. per l'accertamento dell'obbligo del terzo sottoposto a pignoramento, deve configurarsi l'interesse del debitore esecutato, che è parte del predetto giudizio, ad eccepire la non persistenza del credito nel suo patrimonio per la avvenuta cessione dello stesso e la prevalenza della cessione sul pignoramento, ai sensi dell'art. 2914 n. 2 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)