Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 10/05/2000 (Rv. 536349 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Litisconsorzio necessario - Rinuncia agli atti del giudizio da parte del creditore procedente - Mancata accettazione - Inefficacia della rinuncia - Integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione - Art. 331 cod. proc. civ. - Applicabilità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo previsto dall'art. 548 cod. proc. civ. sono litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il creditore procedente, con la conseguenza che la intervenuta rinuncia da parte di quest'ultimo non accettata dal debitore non esclude il litisconsorzio e, quindi, l'applicabilità in sede di impugnazione del disposto dell'art. 331 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)