Sez. 5 - , Ordinanza n. 24425 del 10/08/2023 (Rv. 668772 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Tributi riscossi in base a norme UE dichiarate invalide - Rimborso - Danno derivante dall'indisponibilità del denaro - Diritto al ristoro integrale del pregiudizio - Interessi - Decorrenza - Dal giorno del pagamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA
In tema di rimborso di tributi (nella specie, dazi all'importazione) riscossi in base a previsioni del diritto dell'Unione europea successivamente dichiarate invalide da un giudice dell'Unione, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il contribuente ha il diritto - riconosciutogli direttamente dall'ordinamento unionale sulla base del principio della ripetibilità dell'indebito - a vedersi integralmente ristorato del pregiudizio sopportato per l'indisponibilità del denaro utilizzato per il versamento; pertanto, gli interessi decorrono dal giorno dell'effettuato pagamento, che sin dall'inizio non era dovuto, non trovando applicazione le previsioni dell'art. 241 del Codice doganale comunitario (CDC), né, successivamente, dell'art. 116 del Codice doganale dell'Unione (CDUE), poiché destinate a regolare fattispecie diverse.
Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 241, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 116, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)