Sez. T, Sentenza n. 22822 del 07/07/2026 (Rv. 679491-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Demanio marittimo - Imposta regionale sulle concessioni - Versamento indebito - Rimborso - Decorrenza ex art. 21, comma 5, l.r. Toscana n. 31 del 2005 - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di rimborso dell'imposta regionale toscana sulle concessioni del demanio marittimo, il contribuente ha diritto agli interessi calcolati per semestri, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso, trovando applicazione l'art. 21, comma 5, della l.r. Toscana n. 31 del 2005, che disciplina la spettanza degli interessi in maniera diversa e specifica rispetto alla regolamentazione di diritto comune prevista dall'art. 2033 c.c.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 18/02/2005 num. 31 art. 21 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)