Sez. 5 - , Sentenza n. 19975 del 24/07/2019 (Rv. 654700 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Imposte di consumo incompatibili con il diritto dell’Unione europea - Rimborso - Prova per presunzioni della mancata traslazione dell’onere del tributo su altri soggetti - Modalità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA
In tema di rimborso di imposte di consumo riscosse in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 29 della l. n. 428 del 1990, letto alla luce della sentenza della Corte di giustizia 9 dicembre 2003 (in causa C-129/00), la prova per presunzioni, da parte dell'amministrazione doganale, del fatto impeditivo costituito dalla traslazione su altri soggetti dell'onere del tributo non si può fondare unicamente sulla circostanza della mancata iscrizione in bilancio, come credito, dell'importo del tributo versato, dovendosi fondare, secondo la regola generale di cui all'art. 2729 c.c., su elementi gravi, precisi e concordanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 06/02/2007 num. 13 art. 21, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)