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Sez. U, Sentenza n. 1299 del 24/02/1984 (Rv. 433430 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO "LEONARDA VACCARI" SVOLGENTE ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA RIEDUCAZIONE DEI FANCIULLI MINORATI - NATURA DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE PRESSO DETTO ISTITUTO, CON CONTINUITÀ E RETRIBUZIONE PREDETERMINATA, ED IN FORZA DI EFFETTIVO INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433430-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO "LEONARDA VACCARI" SVOLGENTE ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA RIEDUCAZIONE DEI FANCIULLI MINORATI - NATURA DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE PRESSO DETTO ISTITUTO, CON CONTINUITÀ E RETRIBUZIONE PREDETERMINATA, ED IN FORZA DI EFFETTIVO INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'istituto "leonarda vaccari", il quale, eretto in ente morale con R.d. 15 ottobre 1936 n. 2032, opera nel settore della rieducazione dei fanciulli minorati, senza fini di lucro, nonché con il contributo e la penetrante ingerenza dello stato, ha natura di ente pubblico non economico, anche dopo le sopravvenute riforme normative in materia di assistenza pubblica e servizio sanitario nazionale. Pertanto, le prestazioni lavorative subordinate effettuate in favore di detto istituto (nella specie, con attività didattica) con continuità e retribuzione predeterminata, nonché in forza di effettivo inserimento del dipendente nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'istituto medesimo, e non in un'organizzazione distinta da quella pubblicistica e di tipo imprenditoriale, integrano un rapporto di pubblico impiego, mentre resta a tal fine irrilevante la Mancanza di un formale atto di nomina, ovvero l'assoggettamento del rapporto stesso alla disciplina sostanziale del lavoro privato. Ne consegue che le controversie inerenti al suddetto rapporto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 4212/82, mass nn 422190, 422191; (V 2466/82, mass n 420322; (V 2379/79, mass n 398692).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1936 num. 2032, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)