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Sez. U, Sentenza n. 2466 del 21/04/1982 (Rv. 420322 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTO FORMALE DI NOMINA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420322-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTO FORMALE DI NOMINA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'identificazione di un rapporto di pubblico impiego, requisiti necessari e sufficienti sono, oltre alla natura pubblica dell'ente datore di lavoro ed alla continuità e professionalità della prestazione, nonché alla subordinazione gerarchica ed alla predeterminazione della retribuzione, l'inserimento del lavoratore nell'apparato organizzativo dell'ente; tale inserimento non deve risultare necessariamente da un formale atto di nomina (quando tale atto non sia richiesto da specifiche norme), bastando che la volontà dell'ente pubblico di attuarlo sia da questo manifestata in qualsiasi modo, purché univocamente, e perciò anche con fatti e comportamenti concludenti che rivelino aver l'ente voluto e fatta propria la prestazione lavorativa per utilizzarla nell'ambito della sua organizzazione e per i fini pubblicistici da esso perseguiti, ai quali la prestazione stessa è correlata. (Conf 1203/81, mass n 411773).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)