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Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 01/02/2002 (Rv. 552001 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ricusazione - Decisione - Ordinanza non impugnabile - Questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina del processo penale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552001-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e in relazione all'art. 41, primo comma cod. proc. pen., nella parte in cui dichiara non impugnabile l'ordinanza che decide sulla ricusazione; infatti, la diversità di disciplina dell'ordinanza che decide sulla ricusazione nel processo civile e nel processo penale è giustificata dalle particolari esigenze sottese a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)