Sez. 1, Sentenza n. 155 del 10/01/2000 (Rv. 532756 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ordinanza decidente sulla ricusazione - Inimpugnabilità - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Carattere non decisorio ed ordinatorio - Vizio derivante dall'incompatibilità non riconosciuta - Conversione in motivo di nullità della sentenza - Deducibilità con il gravame avverso di essa - Condanna alla pena pecuniaria della parte istante o del difensore - Ininfluenza sulla non decisorietà - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO
L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, a norma dell'art. 53 cod.proc.civ., non è impugnabile neppure con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Cost., poiché è un provvedimento che per la sua natura è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo e non incide sull'organo-giudice o sui suoi criteri di costituzione, essendo diretto esclusivamente, in via ordinatoria e strumentale, ed in esito ad un procedimento di tipo sostanzialmente amministrativo, ad assicurare il soddisfacimento di interessi di ordine generale ed il corretto esercizio dell'attività giudiziaria da parte del giudice-persona. La tutela contro il suddetto provvedimento, confluendo esso nella sentenza che definisce il giudizio in cui in cui è stato emesso e convertendosi l'eventuale vizio, causato dalla non riconosciuta incompatibilità del giudice ricusato, in motivo di nullità della sentenza stessa, è garantita dal gravame contro quest'ultima. La natura ordinatoria del provvedimento non è, d'altro canto, esclusa dalla condanna alla pena pecuniaria della parte o del difensore istante la ricusazione, posto che tale misura sanzionatoria ha carattere accessorio (rispetto al provvedimento di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della ricusazione) e non riguarda l'oggetto del processo, ma inerisce all'organizzazione di esso e costituisce manifestazione di un potere disciplinare, appartenente al giudice nei confronti della parte che ha violato il dovere di non intralciare l'organizzazione giudiziaria, afferendo come tale ad un rapporto che non riguarda la controparte processuale, ma il condannato e l'Amministrazione dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)