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Sez. U, Ordinanza n. 5041 del 09/03/2006 (Rv. 587172 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Procedimento penale - Istanza di ricusazione di un giudice - Declaratoria di inammissibilità - Mezzi di impugnazione - Ricorso per cassazione alle sezioni unite civili ex art. 360 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Impugnazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587172-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

Qualora nell'ambito di un procedimento penale sia dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., l'istanza di ricusazione di un giudice, l'ordinanza può essere impugnata soltanto con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 41 citato, sicchè è inammissibile il ricorso proposto alle sezioni unite civili, per giunta, con i motivi indicati dall'art. 360 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)