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Sez. L, Sentenza n. 9147 del 07/06/2003 (Rv. 564038 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Condizioni - Disciplina ex art. 1 legge n. 18 del 1980 - Età del richiedente talmente avanzata da ridurre al minimo funzioni e compiti dello stesso - Rilevanza ai fini del disconoscimento del diritto alla indennità - Esclusione - Patologia cronica - Minore gravità rispetto a quella acuta - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564038-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

Le condizioni previste dalla legge per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento agli ultrasessantacinquenni consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare, oppure (secondo l'art. 2 legge n. 118 del 1971, introdotto dall'art. 6 D.Lgs. n. 509 del 1988) nelle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, senza che la considerazione di detti compiti e funzioni possa condurre ad una valutazione per fasce d'età, con la conseguenza di escludere l'indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto, giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità; e senza che la patologia cronica, generalmente correlata all'età avanzata, possa ritenersi meno grave di quella acuta, posto che è proprio la forma acuta ad essere, se mai, maggiormente suscettibile di scomparire o attenuarsi, mentre la cronicizzazione indica generalmente una fase di non possibile o poco probabile regredibilità.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)