Sez. L, Sentenza n. 4172 del 22/03/2001 (Rv. 545062 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Ultrasessantacinquenni - Disciplina ex art. 6 legge 509 del 1988 - Età dell'assistito talmente avanzata da ridurre al minimo funzioni e compiti dello stesso - Rilevanza ai fini del disconoscimento dell'indennità - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
Le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento agli assistiti utrasessantacinquenni consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare, oppure (secondo l'art. 2 legge n. 118 del 1971, introdotto dall'art. 6 D.Lgs. n. 509 del 1988) nelle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, senza che la considerazione di detti compiti e funzioni possa condurre ad una valutazione per fasce d'età, con la conseguenza di escludere l'indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto, giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decr. Capo Gov. 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)