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Sez. 1, Sentenza n. 27593 del 28/12/2006 (Rv. 593613 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Illecita sottrazione internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 - Condizioni di applicabilità.
Stato
decisa il 2006-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593613-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di sottrazione internazionale del minore, per azionare le regole di applicabilità della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 ed accertare l'illiceità del trasferimento, o del mancato rientro, del minore, occorre verificare, da un lato, che il trasferimento o il mancato rientro siano avvenuti in violazione dei diritti di custodia o di affidamento assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro (fermo restando che un provvedimento giudiziale adottato dal giudice dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale ben può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice italiano circa la sussistenza del diritto di custodia, la quale può derivare anche da una decisione giudiziaria o amministrativa), e, dall'altro, che tali diritti siano effettivamente esercitati, congiuntamente o individualmente, al momento del trasferimento del minore o del mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)