Sez. 1, Sentenza n. 8563 del 07/08/1993 (Rv. 483399 - 01)
Arbitrato - Equità (arbitri amichevoli compositori) | Arbitri - Autorizzazione a pronunciare secondo equità - Conseguenze - Lodo - Impugnazione per nullità per "errores in indicando" - Inammissibilità.
Arbitrato - Equità (arbitri amichevoli compositori)
Gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati dalla rigorosa osservanza delle norme di diritto, avendo facoltà di ricorrere ai criteri e principi di prudenza e di opportunità che appaiano più equi alla loro coscienza, con la conseguenza che resta preclusa, ai sensi dell'art. 829, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., l'impugnazione per nullità del lodo per violazione delle norme di diritto sostanziale o in generale per "errores in iudicando".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)