Sez. 1, Sentenza n. 1183 del 20/01/2006 (Rv. 586052 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Pronuncia degli arbitri secondo equità - Conseguenze ai fini dell'impugnazione per nullità del lodo - Impugnazione per "errores in iudicando" - Inammissibilità - Fattispecie.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ
Gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati, nella formazione del loro giudizio, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di far ricorso a criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità, che appaiano i più adatti e i più equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, con la necessaria conseguenza che resta preclusa, ai sensi dell'art. 829, comma secondo, ultima parte, cod. proc. civ., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o in generale per "errores in iudicando" che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti né suscettibili di formare oggetto di compromesso. (Nella specie era stato impugnato per nullità un lodo di equità che aveva ridotto l'entità delle penali applicate da una P.A. non statuale appaltante, in relazione alle quali l'impresa appaltatrice non aveva formulato tempestive riserve ai sensi del r.d. n. 350 del 1895, richiamato dal capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, cui le parti avevano fatto riferimento per regolare il rapporto di appalto fra loro negozialmente costituito; la corte d'appello aveva accolto l'impugnativa, sul rilievo che il rinvio effettuato in contratto al capitolato generale di appalto per le opere pubbliche aveva prodotto l'effetto di rendere comunque cogenti e inderogabili le norme richiamate, comportando non solo l'obbligo del loro rispetto nella decisione della controversia ma anche la censurabilità del lodo che se ne era discostato. In applicazione del principio sopra massimato, il Supremo Collegio ha riformato la sentenza della corte territoriale e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'impugnativa per nullità del lodo di equità, rilevando che la previsione contrattuale per cui la decisione della controversia doveva avvenire in base a regole equitative implicava la possibilità per gli arbitri di prescindere dalla normativa speciale e in particolare dagli artt. 54 r.d. n. 350 del 1895 e 26 d.P.R. n. 1063 del 1962 - norme non imperative né di ordine pubblico, attenendo a materia di diritti patrimoniali disponibili - prescriventi la formulazione, a pena di decadenza, delle riserve nel conto finale dei lavori e nel certificato di collaudo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)