Sez. L, Sentenza n. 2288 del 25/02/1993 (Rv. 481089 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Liquidazione di cinque mensilità a titolo esclusivamente risarcitorio in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, ma senza reintegrazione nel posto di lavoro - Assoggettabilità a contribuzione assicurativa - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
La somma liquidata dal giudice - ancorché in misura corrispondente a cinque mensilità di retribuzione - a titolo esclusivamente risarcitorio in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, del quale non sia stata disposta la reintegra nel posto di lavoro, esula dalla base imponibile prevista (per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale) dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, atteso che, una volta escluso il ripristino del rapporto, la statuita obbligazione dell'ex datore di lavoro di corrispondere la suddetta somma trova la sua causa non già nel rapporto di lavoro, del quale deve ritenersi giudizialmente accertata la cessazione, bensì nell'autonoma - anche se occasionata dal detto rapporto - causa risarcitoria.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)