Sez. L, Sentenza n. 2906 del 29/03/1996 (Rv. 496684 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione nell'ipotesi di mancanza di ordine di reintegrazione - Criteri - Contributi previdenziali ed assistenziali - Computabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In assenza di ordine di reintegrazione (e quindi al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300) il licenziamento determina la cessazione del rapporto di lavoro e quindi anche dell'obbligazione contributiva, relativamente alla quale, peraltro, è creditore l'ente previdenziale e non già il lavoratore; ne consegue che la somma liquidata dal giudice a titolo esclusivamente risarcitorio in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, del quale non sia disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, non comprende i contributi di previdenza ed assistenza sociale, atteso che, una volta escluso il ripristino del rapporto, la statuita obbligazione dell'ex datore di lavoro di corrispondere la suddetta somma trova la sua causa non già nel rapporto di lavoro, del quale deve intendersi giudizialmente accertata la cessazione, bensì nell'autonoma - anche se occasionata da detto rapporto - causa risarcitoria.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)