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Sez. L, Sentenza n. 6751 del 26/07/1996 (Rv. 498778 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Dichiarazione di illegittimità del licenziamento - Negazione giudiziale del diritto alla reintegrazione - Diritto alla retribuzione per il periodo successivo al licenziamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498778-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Qualora il giudice, pur dichiarando l'illegittimità del licenziamento, escluda la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro, non è configurabile il diritto del lavoratore ad una tutela diversa da quella risarcitoria e, in particolare, a retribuzioni riferibili al periodo successivo al licenziamento, poiché nel sistema della tutela reale del posto di lavoro il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato di percepire le retribuzioni tra la data della dichiarazione di illegittimità del licenziamento e quella della reintegrazione presuppone l'ordine al datore di lavoro di provvedere a tale riattivazione della funzionalità del rapporto, quale riaffermazione della vigenza della "lex contractus" e della ininterrotta continuità del rapporto di lavoro stesso.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)