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Sez. 3, Sentenza n. 12214 del 20/08/2003 (Rv. 566027 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Rito delle locazioni - Domanda riconvenzionale - Proponibilità a pena di decadenza solo nella memoria difensiva - Fattispecie - Domanda riconvenzionale di risarcimento danni recati all'immobile formulata solo con memoria aggiuntiva - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566027-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

Nel rito del lavoro, il convenuto, ai sensi dell'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ., deve proporre le eventuali domande riconvenzionali nella memoria difensiva, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio dal giudice; deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto tardiva in un giudizio di locazione, la domanda proposta con memoria aggiunta dal locatore, il quale formuli solo in corso di causa un'istanza di ristoro dei danni da lui riscontrati nell'immobile dopo il rilascio, avendo proposto domanda riconvenzionale relativa al solo versamento dei canoni pattuiti e non versati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)