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Sez. 3, Sentenza n. 11596 del 31/05/2005 (Rv. 582844 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Procedimento in materia di locazione come disciplinato dalla legge n. 353 del 1990 - Mutamento del rito ex artt. 667 e 426 cod. proc. civ. - Facoltà per le parti di depositare memorie integrative - Sussistenza - Possibilità di introdurre con le stesse domande nuove - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità rilevabile anche d'ufficio - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582844-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

In tema di controversie in materia di locazione, come disciplinata dalla legge n. 353 del 1990, in base al combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., dopo che il giudice ha disposto il mutamento del rito, è alle parti consentito solamente il deposito di memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto, con il solo limite della formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)