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Sez. L, Sentenza n. 4406 del 06/08/1982 (Rv. 422392 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - RISPETTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422392-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - RISPETTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - NECESSITÀ.*

Il termine (di dieci giorni) stabilito, per la notificazione del ricorso in appello e del decreto del Presidente del tribunale, dal secondo comma dell'art. 435 cod. proc. civ. non è perentorio e la sua inosservanza non importa alcuna decadenza, sempreché resti garantito all'appellato un termine non inferiore a quelli previsti dal terzo e dal quarto comma dello stesso articolo. (Conf 5578/80, mass n 409440; (Conf 3165/80, mass n 406962; (Conf 1344/80, mass n 404866).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)