Sez. L, Sentenza n. 2335 del 04/04/1985 (Rv. 440205 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI DIECI GIORNI - CONSEGUENZE - DECADENZA - ESCLUSIONE - RISPETTO DEL TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI EX ART. 435, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - OMISSIONE - EFFETTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI DIECI GIORNI - CONSEGUENZE - DECADENZA - ESCLUSIONE - RISPETTO DEL TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI EX ART. 435, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - OMISSIONE - EFFETTI.*
Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte dell'appellante, del termine di dieci giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 435 cod. proc. civ. per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, trattandosi di termine ordinatorio e non perentorio non comporta decadenza, ed è priva di rilievo se resta garantito all'appellato stesso il termine di venticinque giorni (spatium deliberandi) previsto dal terzo comma dell'art. 435 citato, il cui mancato rispetto, peraltro, non incide sulla proponibilità o procedibilità dell'impugnazione, bensì determina un vizio della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, sanabile, in difetto di Costituzione dello appellato, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 4406/82, mass n 422392; (V 3822/82, mass n 421788; (V 2076/82, mass n 419939; (V 1767/82, mass n 419619; (Conf 1926/85, mass n 439838; (Conf 4924/83, mass n 429816).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)