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Sez. 1, Sentenza n. 41432 del 10/10/2003 Cc. (dep. 30/10/2003) Rv. 225754 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Immigrazione clandestina - Ordine allo straniero di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale - Sottoscrizione autografa del questore sulla copia notificata all'interessato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225754-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Ai fini della validità dell'ordine impartito allo straniero di lasciare entro il termine di cinque giorni il territorio nazionale, come previsto dall'art. 14, comma 5 bis, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, è sufficiente che detto provvedimento rechi nell'originale la sottoscrizione autografa del questore o di un suo delegato, ben potendo la copia notificata all'interessato recare soltanto l'indicazione della esistenza di detta sottoscrizione e della qualifica che soggetto che l'ha apposta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva respinto la richiesta di convalida dell'arresto di uno straniero per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, del citato T.U. sull'assunto che l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale sarebbe stato illegittimo, e quindi da disapplicare, in quanto privo della sottoscrizione autografa del questore o di un suo delegato nella copia notificata all'interessato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)