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Sez. L, Sentenza n. 7405 del 12/08/1994 (Rv. 487733 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione ex art. 18 Statuto lavoratori - Riferimento all'ammontare della retribuzione - Portata.
Stato
decisa il 1994-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487733-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il principio per cui, a norma dell'art. 1223 cod. civ., il risarcimento del danno deve corrispondere integralmente alla perdita subita dal creditore per effetto dell'inadempimento del debitore, si applica anche alla liquidazione del danno, ex art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, a favore del lavoratore illegittimamente licenziato; ne consegue che quest'ultima norma, nel riferirsi all'ammontare della retribuzione, implica che al lavoratore venga corrisposto l'equivalente di quanto questi avrebbe percepito, nel periodo considerato dal giudice, se avesse lavorato, e cioè una somma corrispondente alla retribuzione rivalutata ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)