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Sez. L, Sentenza n. 6114 del 18/06/1990 (Rv. 467804 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467804-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

L'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, trova applicazione anche nel caso di crediti liquidati, ex art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratta ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte. (Conf 371/83, mass n 425182).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)