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Sez. L, Sentenza n. 5123 del 09/03/2005 (Rv. 579870 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti non riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso - Inammissibilità - Portata - Ricostruzione di fascicoli di giudizi di merito - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579870-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

La documentazione allegata dai ricorrenti per Cassazione alla memoria depositata in prossimità dell'udienza è inammissibile ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., che vieta la produzione nel giudizio di cassazione d'atti diversi da quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso e che non considera gli atti o documenti già prodotti nei gradi di merito, non perchè ne sia permessa la produzione, ma perchè alle parti è sufficiente il richiamo ad essi. Nè è possibile, nell'udienza di cassazione, procedere alla ricostruzione di fascicoli di giudizio di merito, poichè al giudice di legittimità non sono consentiti accertamenti ed apprezzamenti di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)