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Sez. 1, Sentenza n. 9689 del 04/07/2002 (Rv. 555512 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Produzione successiva al deposito del ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555512-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Il deposito di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso per cassazione non è consentito, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., fatta eccezione per quei documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)